11-04-2018

Intossicazione alimentare: cosa dice la legge

Al ristorante per consumare un buon pasto. E’ l’esito auspicato da ogni commensale. Ma non sempre finisce così. C’è chi è ricorso alle cure dei sanitari. E alle decisioni di un tribunale.

Al cliente si chiede comunque la conservazione di ogni documento fiscale: scontrini, ricevute e fatture.
Il ristorante è soggetto a due tipi di responsabilità: contrattuale ed extra-contrattuale.
Si ha responsabilità contrattuale quando il ristoratore riceve la comanda dal cliente. A quel punto il ristoratore deve provvedere al servizio in conformità del codice del consumo D. Lgs. 26/2005. La qualità è garantita dall’articolo 129. In caso di mancata conformità il cliente può chiedere la sostituzione del piatto, la riduzione del prezzo o, nei casi estremi, può andarsene senza consumare e pagare. Documenti e testimonianze sono fondamentali per comprovare l’accaduto. La controparte dovrà dimostrare che il fatto non è imputabile alla propria volontà.
Nel caso di responsabilità extra-contrattuale l’onere della prova spetta a chi è finito in ospedale. Dovrà dimostrare che è colpa del cibo ingerito presso il ristorante. Cibo deteriorato, non adeguatamente presentato al consumatore, preparato con elementi a cui il soggetto si è dimostrato intollerante. Il danno deve essere valorizzato economicamente. Il ristoratore è chiamato a rispondere in sede penale per commercio di sostanza nocive, ex articolo 444 del codice penale. A norma dell’articolo 2043 del codice civile il ristoratore risponde con il risarcimento per qualunque accadimento doloso o colposo che arreca un danno ad altri.